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| Assenze per malattia secondo...... "Brunetta"! |
| Art. 71 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 |
| di La Farciola Fiorella - In diretta dalla Segreteria |
Avete trascorso bene le vacanze?
Vi siete riposati e soprattutto rigenerati per affrontare questo nuovo anno scolastico ricco di novità?
Spero proprio di sì... anche se qualcuno dice "Per star meglio, stiamo peggio!" non ci scoraggiamo, anzi con un pizzico di ottimismo e di buona volontà ci rimettiamo in gioco e cerchiamo di fare chiarezza proprio sulle "NOVITA'"
Assenze per malattia inferiori ai 10 giorni
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di "ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".
Il trattamento accessorio è composto da:
• Retribuzione professionale docenti;
• Compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
• Compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
• Indennità di direzione dei DSGA;
• Compenso individuale accessorio per il personale ATA;
• Compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
• Indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
• Altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
Le decurtazioni sopra citate non si applicano:
• Per assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio;
• Ricovero ospedaliero;
• Ricovero in day hospital;
• Per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
Tali assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permesso per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge8/03/2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5/02/1992 n. 104.
Assenze per malattia superiori ai 10 giorni
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, ed in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (da intendersi anche "medico di famiglia").
Infatti la C.M. 7/2008 della Funzione Pubblica specifica che "deve intendersi ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, e cioè dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale".
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del dipendente, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Assenza per permesso retribuito
Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Fiorella La Farciola Assistenti Amministrative 196° Circolo didattico Via Perazzi 46 - Roma
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