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| Dichiarazione del dipendente per conseguire la detrazioni d'imposta |
| Ulteriori novità |
| di La Farciola Fiorella - In diretta dalla Segreteria |
A decorrere da 01/01/2008, il dipendente deve presentare annualmente apposita domanda con la quale dichiari di averne diritto, specificando il codice fiscale dei soggetti dei quali si intende usufruire delle detrazioni. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d'imposta, a partire dal mese successivo non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo attribuite al lavoratore.
Il datore di lavoro, deve consegnare ai propri dipendenti il nuovo modulo, che deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo degli stipendi. Tale comunicazione viene trasmessa on-line dall'Ufficio di servizio (sperando che tutto vada per il meglio!!!).
Precedentemente, invece, la dichiarazione presentata valeva anche per gli anni successivi ed era obbligo del richiedente comunicare soltanto le eventuali variazioni.
• Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della propria famiglia che nel 2007 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle detrazioni.
• La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.
Per quanto riguarda la detrazione ordinaria per i figli a carico troviamo invece le novità più interessanti.
Non è più possibile suddividere arbitrariamente la detrazione tra i coniugi. La detrazione deve essere di norma ripartita al 50%. I genitori possono tuttavia decidere di attribuire al genitore con il reddito più alto l'intera detrazione nel caso l'altro non abbia sufficiente reddito.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.
Altri familiari a carico (coniuge, figli, e/o altri familiari) spettano a condizione che il familiare abbia un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Con queste ultime notizie, sperando di aver contribuito a chiarirvi le idee, inviamo i più sinceri Auguri di un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
Fiorella La Farciola - Viviana Natalini - Assistenti Amministrative del 196° Circolo Didattico Via Perazzi 46 - Roma
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