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| Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio art. 20 del CCNL |
| Procedure e adempimenti |
| di La Farciola Fiorella - In diretta dalla Segreteria |
Normativa
"In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo spetta l'intera retribuzione. Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di tutto il periodo di conservazione del posto. Le disposizioni sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza della patologia di cui sopra".
L'Infortunio, sia che avvenga durante e nel luogo di lavoro, sia che avvenga nel corso di un'attività preordinata e collegata al lavoro, come nel caso di infortunio in itinere è infortunio sul lavoro.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Gli infortuni che si possono verificare nella scuola sono da considerarsi infortuni sul lavoro se riferiti a soggetti assicurati INAIL. Sono quindi protetti da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro: gli insegnanti e gli alunni che attendono ad esperienze tecnico - scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; collaboratori, allorchè utilizzino macchine elettriche o informatiche per l'espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro; gli ausiliari, in quanto svolgono attività di tipo manuale con l'uso di attrezzature o utensili.
I soggetti tutelati dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie professionale beneficiano, in caso di sinistro, della copertura assicurativa (INAIL) anche se il contributo assicurativo non sia stato pagato o non sia stata addirittura accesa la posizione assicurativa. Per i dipendente della scuola la garanzia assicurativa obbligatoria opera limitatamente alle prestazioni che si inquadrano nelle attività protette e in regime di esonero. Per effetto di questo particolare regime, l'amministrazione scolastica non è tenuta ad accendere la posizione assicurativa per i dipendenti assicurati, né a corrispondere i relativi contributi. L'INAIL indennizzerà, come previsto dalla legge, il danno da infortunio sofferto dal dipendente nello svolgimento della prestazione coperta da garanzia assicurativa e otterrà dallo Stato il rimborso della spesa.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare il sinistro all'istituto assicuratore entro due giorni da quello di accadimento del fatto (o meglio entro due giorni da quello in cui la scuola ne abbia avuta notizia) e deve essere corredata da certificato medico.
Per gli infortuni sul lavoro prognosticati non guaribili entro tre giorni, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia del sinistro (comunicato all'INAIL) anche all'autorità di pubblica sicurezza.
Il termine per la denuncia del sinistro
Ai fini del calcolo del termine debbono essere considerati il giorno iniziale e quello finale. Il giorno di accadimento del fatto (di acquisizione del certificato medico) non deve essere computato nel termine utile per la denuncia, quindi il primo giorno utile (da computare) è quello successivo all'acquisizione del certificato medico, anche se festivo. Di conseguenza, se l'acquisizione del certificato è avvenuta il sabato, l'infortunio deve essere denunciato entro il lunedì successivo. Se invece il giorno finale del termine assegnato per la denuncia è festivo, gli adempimenti (denuncia all'INAIL, informazione all'autorità giudiziaria), sono automaticamente prorogati al giorno successivo non festivo. Il ritardo nell'effettuare la denuncia o l'informativa espone il datore di lavoro ad una sanzione (amministrativa) pecuniaria.
L'infortunio in itinere
L'infortunio in itinere consiste nell'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'indennizzibilità dell'infortunio opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purchè necessario.
Fiorella La Farciola - Viviana Natalini Assistenti Amministrativi del 196° Circolo Didattico Roma.
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