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| Sciopero |
| Comparto Scuola - Servizi minimi in caso di sciopero L. 146/90 - 83/2000 |
| di La Farciola Fiorella - In diretta dalla Segreteria |
Ne vogliamo parlare???
Ogni qualvolta che arriva la comunicazione relativa alla proclamazione di uno sciopero, le domande sono quasi sempre le stesse:
• La mattina devo telefonare per avvertire la segreteria?
• Se il team non aderisce allo sciopero, perché dobbiamo dare l'avviso alle famiglie?
Cerchiamo di chiarirci le idee...o almeno ci provo !
Ogni dipendente ha la possibilità di azionare, a difesa del proprio diritto al lavoro, una particolare forma di autotutela che è lo sciopero.
Alla proclamazione dello sciopero consegue l'astensione volontaria e collettiva dal lavoro, si tratta di una sospensione del rapporto di lavoro contro la quale non è possibile adottare alcuna sanzione disciplinare, civile e tanto meno penale ai danni degli scioperanti i quali avranno, come unica conseguenza, soltanto la decurtazione della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
Norme da rispettare - Servizi minimi essenziali
(Attuazione delle leggi 146/90 e 83/2000) La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve.
In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria (ovvero facoltativa) circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello stesso oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i dirigenti scolastici valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.146/90 sono da considerarsi servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza.
Ai servizi pubblici essenziali si applica la disciplina che impone alcune regole restrittive delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.
In particolare la legge prevede sei distinte garanzie a favore degli utenti:
1) La regola del preavviso minimo;
2) La regola della predeterminazione della durata dello sciopero;
3) L'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili (o minimi di
servizio);
4) L'obbligo di indicazione delle motivazioni delle modalità attuative;
5) L'obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
6) La regola sull'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'attuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo.
Pertanto, in occasione di ciascun sciopero, i dirigenti scolastici individuano i nominativi del personale che dovrà garantire le prestazioni indispensabili. Si tratta di accordi stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto ai quali partecipano le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU.
Per concludere, quindi, possiamo dire che, non è obbligo comunicare l'adesione allo sciopero anticipatamente, ma al contrario è indispensabile dare l'avviso alle famiglie, soprattutto se gli alunni sono minori e come al solito consiglio di usare sempre il buon senso nel rispetto di tutti!!!!!!
Fiorella La Farciola Assistente Amministrativo 196° Circolo Didattico Via Perazzi 46 - Roma
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