Assenze per malattia
Cosa è importante sapere
Personale con contratto a tempo indeterminato (Art. 17 del C.C.N.L. 2003 )
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio è il seguente:
a) per i primi nove mesi di assenza spetta l'intera retribuzione;
b) per i successivi tre mesi spetta il 90% della retribuzione;
c) per gli ulteriori sei mesi di assenza spetta il 50% della retribuzione.
In caso di gravi patologie sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni suindicati di assenza spetta l'intera retribuzione.
♦ Personale con contratto a tempo determinato ( Art. 19 del C.C.N.L. 2003)
A) Il Personale assunt...
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